Calabria Amica: una associazione  che si propone di riunire in un ideale abbraccio tutti i Calabresi sparsi nel mondo

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         LO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

  • Art.1

E' costituita l 'Associazione culturale sotto la denominazione
"Il Nuovo Circolo Calabrese di Milano Calabria Amica".


  • Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano.


  • Art. 3

L'Associazione e apolitica, senza fini di lucro, con lo scopo di:

- favorire la conoscenza da parte della comunità della Lombardia delle attività culturali e ricreative, delle tradizioni, del folclore e dell'ambiente della popolazione Calabrese.
- dibattere con la collettività regionale sui problemi economico-sociali della Calabria;
- favorire l' inserimento dei Calabresi promuovendo studi e ricerche di carattere socio-culturale;
- favorire il recupero e la divulgazione dei maggiori artisti e scrittori calabresi;
- organizzare convegni e dibattiti che rappresentino momenti altamente qualificanti di un legittimo ed utile confronto tra le diverse culture delle regioni interessate;
- istituire un centro di raccolta e di documentazione di ogni tipo di materiale letterario prodotto da scrittori calabresi e lombardi;
- rafforzare i rapporti di solidarietà fra i calabresi che vivono in Lombardia e fra questi e i lombardi tutti.


ORGANIZZAZIONE

  • Art. 4

L'Associazione si organizza in CIRCOLO.


S O C I

  • Art. 5

I soci si distinguono in: FONDATORI, EFFETTIVI.

a) I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l' Associazione.
b) I soci effettivi sono coloro che si iscrivono all' Associazione condividendone i principi statutari purché di origini Calabresi
c) I soci aderenti - calabresi e non - sono coloro che hanno sottoscritto e versato all' Associazione una quota inferiore e che potranno partecipare alle riunioni dell' assemblea senza diritto di voto.


  • Art. 6

Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.


  • Art. 7

Possono far parte dell'associazione le persone che possiedono requisiti morali, culturali, giuridici e interessate a sostenere, a sviluppare gli scopi dell'Associazione, senza esclusione di origine, provenienza o razza.


  • Art. 8

1 soci effettivi hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione, godono dell' elettorato attivo e passivo.


  • Art. 9

Tutti coloro che intendono far parte dell' Associazione dovranno redigere apposita domanda.
Per essere soci effettivi la domanda deve essere sottoscritta da due soci effettivi.


  • Art. 10

L'ammissione a socio viene deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo e comporta l' accettazione di tutte le norme del presente statuto, delle sue eventuali modifiche, nonché l' impegno al pagamento delle quote associative.


  • Art. 11

La qualifica di socio da il diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite dall' apposito regolamento.


  • Art. 12

Ogni socio potrà dimettersi con lettera raccomandata che dovrà pervenire all'Associazione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione l'adesione alla Associazione, con la relativa qualifica, si intenderà rinnovata per un altro anno.
Inoltre, la qualità di socio si perde.

a) per indegnità;
b) per delibera del Consiglio Direttivo ove sia venuto a mancare uno dei requisiti in base ai quali è stata accolta la domanda di associazione .


  • Art. 13

L'esclusione del socio può essere proposta dal Consiglio direttivo qualora la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.


ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

  • Art. 14

Sono organi della Associazione:

a) l'assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Consiglio dei Probiviri e le Commissioni di lavoro.


ASSEMBLEA

  • Art. 15

All'assemblea generale dei Soci sono devoluti i seguenti poteri:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
b) esaminare le direttive di carattere generale relative all'Associazione;
c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell 'Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento interessante l' Associazione.


  • Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


  • Art. 17

Le assemblee saranno ordinarie e straordinarie.


  • Art. 18

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 giugno di ciascun anno per l' approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.


  • Art. 19

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno.
In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.


  • Art. 20

L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'Albo dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione o per iscritto, o telefonicamente.


  • Art. 21

Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell 'Associazione i soli soci in regola il versamento con delle quote sociali.


  • Art. 22

L'assemblea straordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione sarà valida anche con un numero di presenti inferiori alla maggioranza. Le deliberazioni dell' assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.


  • Art. 23

Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci, e solo se poste all'ordine del giorno.
Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno dei soci.


CONSIGLIO DIRETTIV0

  • Art. 24

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, 2 Vice-Presidente, il Segretario; quest'ultimo con funzioni di Tesoriere.
Nomina altresì i responsabili delle Commissioni di lavoro e ne determina i limiti del mandato.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti ed in caso si parità determina la maggioranza il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.


  • Art. 25

Il Consiglio si considererà sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni, o per qualsiasi altra causa venga a mancare almeno 1/3 dei suoi componenti .


  • Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario, o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.


  • Art. 27

Per la validità delle sedute del Consiglio sarà sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio saranno valide solo se approvate dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


  • Art. 28

Quando, per qualunque causa, un Consigliere cessi dalla carica l'assemblea provvederà, entro 3 mesi, alla nomina del nuovo Consigliere.


  • Art. 29

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sull' ammissione dei soci;
b) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità in conformità a quanto stabilito dal presente statuto
c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; curarne gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
d) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario, o venga richiesto dai soci e redigere i regolamenti per l'attività sociale;
f) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale.


PRESIDENZA

  • Art. 30

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige, l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.
Inoltre:

a) presiede il Collegio Direttivo e convoca il Consiglio stesso e le assemblee;
b) fa eseguire, avvalendosi dell'opera del Segretario, la delibera del Consiglio;
c) previa deliberazione del Consiglio assume obbligazioni con terzi, stipula contratti a nome e per conto del Sodalizio fa operazioni bancarie assume personale dipendente;

Art. 31

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, per impedimento, o in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.


PROBIVIRI

  • Art. 32

Il Collegio dei Probi viri risulta composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

E' suo compito :

a) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
b) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci frequentatori che si dovessero rendere necessari.


SEGRETARIO TESORIERE

 

  • Art. 33

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente o del Consiglio Direttivo. Come Tesoriere cura l'amministrazione della società, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei libri sociali contabili, tiene informato il Consiglio e l'assemblea della situazione finanziaria della Associazione, provvede alla conservazione delle proprietà della Associazione ed al pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo.

 

COMMISSIONI DI LAVORO

Le commissioni di lavoro sono dirette da un socio nominato dal Consiglio Direttivo, che ne avrà la totale responsabilità, nei limiti del mandato conferitogli.
Egli sceglierà i suoi collaboratori tra i soci e risponderà al Consiglio Direttivo del suo e del loro operato.


ALTRI COLLABORATORI

  • Art. 34

E' compito del Consiglio Direttivo eleggere un socio, fra quelli effettivi, atto a redigere e conservare i verbali delle riunioni.

Ad incaricarsi, inoltre, dell'assunzione di un personale effettivo per quanto concerne i servizi dell'Associazione: bar, ristorante, biblioteca, archivio, ecc..

 

NORME GENERALI


  • Art. 35

La durata dell'Associazione è illimitata.


  • Art. 36

Il patrimonio è costituito :

a) dalle quote associative annuali;
b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità, lasciti, donazioni immobiliari e mobiliari di soci e di terzi , da erogazioni fatte, a titolo di finanziamento di contributo a favore dell' Associazione, che potranno essere richieste ad Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), istituti bancari, società, privati, organizzazioni nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse.


  • Art. 37

L'Associazione potrà costituire delle sezioni e nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.


  • Art. 38

L'assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell 'Associazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.


  • Art. 39

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile

 

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